Call My Legal –
Diritto d’autore: come tutelarsi oggi
– di Angelisa Castronovo

28 Aprile 2022

Il diritto d’autore è il diritto dell’autore di disporre in maniera assoluta della propria opera e di ricevere il giusto compenso per l’utilizzo del lavoro svolto.

 

Il diritto d’autore può definirsi come una sorta di monopolio che l’ordinamento giuridico riconosce al creatore di un’opera dell’ingegno quale bene immateriale.

 

Il fine è quello di incentivare la produzione creativa, riconoscendo un diritto alla remunerazione a favore degli autori. In tal senso, il diritto d’autore sostiene la promozione e la diffusione della cultura e si pone come bilanciamento degli interessi contrapposti vantati dai consumatori e utilizzatori commerciali di accesso alla cultura e di libertà di manifestazione del pensiero (comprendente la libertà di creazione artistica).

 

Il diritto d’autore è, pertanto, uno speciale diritto della personalità, dotato anche di contenuti patrimoniali.

 

Le opere protette sono quelle elencate per “genere” dall’art. 2575 del Cod. Civ. e dall’art. 1 LdA ossia «le opere dell’ingegno, a carattere creativo, che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione».

 

Sono, altresì, protetti «i programmi per elaboratore come opere letterarie, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore».

 

Infatti il diritto d’autore non protegge l’idea in quanto tale ma solo il modo in cui essa viene espressa.

 

L’attività di pensiero deve prendere forma ed estrinsecarsi per mezzo della parola, dei suoni, delle linee, dei colori, del rilievo, del movimento, dell’azione drammatica.

 

Il diritto d’autore protegge qualunque espressione della personalità dell’uomo, purché sia presente il requisito essenziale della originalità della forma espressiva. Le opere per ricevere tutela devono essere nuove ed originali, ossia devono rappresentare qualcosa di innovativo e non meramente ripetitivo di quanto già esistente. Inoltre le opere devono essere creative, ossia devono rappresentare una espressione della personalità dell’autore e possono essere espresse in una qualsiasi forma affinché l’idea creativa sia comunicata all’esterno della sfera personale del suo autore. La mera idea non è infatti tutelabile.

 

La fattispecie acquisitiva del diritto sull’opera è unicamente la creazione dell’opera, non esistendo formalità costitutive per lo stesso.

 

La creazione dell’opera è l’unico titolo necessario e sufficiente per la determinazione dell’esistenza del diritto di autore la cui titolarità compete di norma al soggetto che ha creato.

 

L’autore gode del diritto di utilizzare l’opera in ogni forma e modo (art.32 L.D.A.); ovvero l’autore gode del diritto assoluto di sfruttare commercialmente la sua creazione, senza limiti di territorio e di modalità di sfruttamento.

 

Composta un’opera, una delle preoccupazioni per l’autore è quella di garantirsi una prova certa della paternità di quell’opera di fronte al mondo, così che nessuno possa appropriarsene ed eventualmente sfruttarla indebitamente.

 

Per il diritto d’autore la paternità dell’opera si acquista alla creazione della stessa. Nessun obbligo di legge prescrive all’autore di effettuare procedure per potersi dichiarare tale.

 

Il problema è provare l’atto creativo di fronte a terzi; tali prove devono rispettare i requisiti di legge per garantire all’autore di poter provare di essere effettivamente l’autore.

 

Quindi ci si può astenere da qualunque formalità in seguito alla composizione, ma se un domani si avesse bisogno di dimostrare legalmente la paternità di quell’opera durante un processo (ad es. nel caso di plagio) nei confronti di qualcun altro che afferma la stessa cosa, è opportuno essersi cautelati preventivamente.

 

Questo significa che, sebbene la legge italiana non obblighi a registrazioni o depositi, la stessa però impone di supportare il diritto di fronte a un giudice, con prove valide che accertino la precedenza temporale nella creazione.

 

Quali sono le metodologie di deposito di un’opera creativa? Le principali sono le seguenti:

 

SIAE

NOTAIO

MARCATURA TEMPORALE.

 

Ma entriamo nel dettaglio.

 

SIAE 

 

La SIAE ha istituito il servizio di deposito delle opere inedite, di cui può fruire anche chi non sia associato, oltre ai cittadini stranieri. Attraverso tale servizio, chi deposita ottiene una prova dell’esistenza dell’opera con data certa, che è quella del suo deposito alla SIAE.

 

Il deposito vale per cinque anni e può essere rinnovato alla scadenza per un uguale periodo. Se, alla scadenza dei cinque anni, il depositante non ritira l’opera o non rinnova il deposito, la SIAE si riterrà autorizzata alla distruzione dell’opera stessa.

 

Per usufruire del servizio è previsto il pagamento di determinati importi a seconda se si sia associati o meno alla SIAE e a seconda se si sia persone fisiche o giuridiche.

 

La SIAE custodisce nei propri archivi le opere inedite depositate, chiuse in buste sigillate e rilascia al depositante un attestato con il numero di repertorio assegnato al deposito.

 

Il deposito non dà alcun diritto per acquisire la qualità di associato alla SIAE o per la tutela dell’opera da parte della Società, che non ha alcun compito di lettura, giudizio o collocamento del lavoro depositato, né alcuna responsabilità per eventuali plagi o utilizzazioni illecite.

 

 

NOTAIO

 

Il deposito presso un notaio, in quanto pubblico ufficiale per legge, assicura la prova di essere autore dell’opera dal momento del deposito.

 

Queste operazioni attribuiscono pubblica fede agli atti ricevuti in deposito ed alle circostanze riportate dal notaio.

 

Il notaio può alternativamente provvedere, invece che a ricevere il deposito, a redigere un atto pubblico o autenticare una scrittura privata (cioè un atto redatto e sottoscritto solo da privati) che attestino la paternità dell’opera.

Tra gli svantaggi di questa scelta, in genere tuttavia piuttosto sicura, ci sono: il costo dell’operazione che è legato ai tariffari notarili, piuttosto elevati; il notaio è comunque fallibile, ed è possibile che la sua autenticazione o il deposito non avvengano secondo tutti i criteri di legge, facendo venir meno la forza probatoria (circostanza che comunque dovrà essere contestata motivatamente, davanti al giudice).

 

 

MARCATURA TEMPORALE

 

La marca temporale è un procedimento informatico regolamentato dalla legge italiana che permette di datare in modo certo ed opponibile a terzi un oggetto digitale (file).

 

La validazione temporale è infatti il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili a terzi, rilasciati da un ente accreditato CNIPA.

 

Sarà possibile quindi, dimostrare che l’opera esisteva con certezza ad una certa data temporale e che eventuali opere successive che la riproducono o che la “copiano” sono dei plagi.

 

Questo procedimento può essere applicato a qualunque tipo di file in formato digitale come, audio, video, o anche ad una pubblicazione scritta.

 

Il file marcato deve essere conservato dall’autore che potrà esibirlo durante una controversia legale.

 

La marcatura temporale di questo tipo ha la stessa validità giuridica del deposito presso un notaio o della registrazione alla SIAE.

 

L’apposizione di una marca temporale produce l’effetto giuridico di attribuire la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale e, dunque, non solo efficaci tra le parti.

 

La veridicità ed esattezza di una marca temporale, come per i certificati delle chiavi pubbliche si presume fino a prova contraria.

 

I costi da sostenere per l’apposizione di una marcatura temporale ad un’opera creativa sono molto modici e accessibili.

 

La fonte della marcatura temporale è il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” aggiornato dal D.lgs. n. 159 del 4 aprile 2006 – “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell’amministrazione digitale”.

 

Che tipo di validità ha il deposito di un’opera creativa?

 

Va assolutamente chiarito che il valore legale di qualunque modalità di deposito di un’opera è di tipo DICHIARATIVO e non COSTITUTIVO. Vale dunque fino a prova contraria.

 

Ciò implica che sotto il profilo probatorio, il deposito dell’opera non prova di per sé la paternità della creazione intellettuale, ma l’esistenza della stessa in una data certa.

 

Rispetto alla paternità dell’opera l’articolo 8 della Legge sul Diritto D’Autore stabilisce però una presunzione semplice in base alla quale l’autore dell’opera è, salvo prova contraria, il soggetto indicato come tale in essa: l’esistenza dell’opera che indica il soggetto X come autore della stessa prova, dunque, che egli è l’autore della creazione intellettuale.

 

A norma dell’art 103, comma 5 della Legge sul Diritto d’Autore:

“La registrazione fa fede, fino a prova contraria, dell’esistenza dell’opera e del fatto della sua pubblicazione”, quindi gli autori sono ritenuti, sempre fino a prova contraria, autori delle opere che sono loro attribuite.

 

La registrazione è efficace ai fini di attuare la pubblicità notizia dell’opera creata.

 

Dunque il consiglio legale è quello di cautelarsi sempre preventivamente con il deposito della propria creazione, al fine di scongiurare spiacevoli conseguenze.

 

 

 

La rubrica Call My Legal è curata dall’avvocata Angelisa Castronovo, Fondatrice, WellSee; Vicepresidente, SIEDAS (Società Italiana di Diritto delle Arti e dello Spettacolo); socia fondatrice, WIFTMI.

Per conoscerla meglio:  Protagoniste: Angelisa Castronovo.

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