Call My Legal –
A proposito di pirateria
– di Angelisa Castronovo

23 Dicembre 2022

La pirateria è un fenomeno antichissimo che consiste nell’attività illegale di quei marinai, denominati pirati, i quali, abbandonando per scelta o per costrizione la precedente vita sui mercantili, abbordano, depredano o affondano le altre navi in alto mare, nei porti, sui fiumi e nelle insenature. I tempi cambiano però, si sa. Ci sono, tuttavia, abitudini che non mutano, si evolvono ma in sostanza rimangono invariate: i nuovi oceani in cui oggi navigano questi impavidi avventurieri non sono rappresentati più dalle acque terrestri ma dalle opportunità offerte dalla Rete, nonché dagli strumenti informatici in genere.

 

Con il termine pirateria informatica si intendono tutte le attività di natura illecita perpetrate tramite l’utilizzo di strumenti informatici. Essa comprende vari settori: tra questi la pirateria domestica (duplicazione di software, video, musica e materiale coperto da diritto d’autore in ambiente domestico tramite masterizzazione e successiva divulgazione ad una ristretta cerchia di persone), l’underlicensing (installazione di software su un numero di terminali maggiore rispetto a quello consentito dalla licenza d’uso), l’hard disk loading (vendita di PC su cui sono installati software contraffatti da parte della stessa azienda addetta alla vendita della macchina), la contraffazione del software (vendita di copie di software piratato, imitandone il packaging e il confezionamento originale) e, infine, la pirateria online. 

 

Quest’ultima, in realtà, rappresenta una modalità di svolgimento dell’attività illecita stessa. Sfruttando, infatti, le potenzialità di Internet è possibile mettere a disposizione gratuitamente software non originali, e non solo. Nella pratica, infatti, essa può assumere le forme più svariate: film in formato divx, musica in mp3ebookvideogame e, in genere, tutto ciò che si presta ad essere digitalizzato può risentire di tale fenomeno. La diffusione di contenuti protetti da diritto d’autore online ha raggiunto una diffusione così elevata da far registrare cifre e dati inimmaginabili fino agli ultimi decenni.

 

Si verifica, così, quella che in economia prende il nome di “esternalità”: questa si manifesta quando l’attività di produzione o di consumo di un soggetto (nel nostro caso il pirata informatico) influenza, negativamente in questo caso, il benessere di un altro soggetto (il titolare del diritto tutelato), senza che quest’ultimo riceva una compensazione o paghi un prezzo pari al costo o al beneficio sopportato/ricevuto.

 

Da questo punto di vista la Rete mostra il suo lato peggiore: il giornalista statunitense Chris Anderson nel suo brillante saggio The Long Tail analizza i vantaggi e le potenzialità offerte dalla Rete nell’ottica del commercio di prodotti digitali di nicchia. Secondo il giornalista grazie alla Rete si è passati da un mercato di massa a una massa di mercati: la Rete ha sdoganato la diffusione dei prodotti meno ricercati sfruttando la riduzione dei costi di magazzino, produzione e distribuzione offerti dalla rivoluzione di Internet.

 

Anderson riscrive le teorie neoclassiche: il moderno meccanismo economico pone l’accento sull’importanza dell’interconnessione globale e dell’evoluzione tecnologica.

 

LA PIRATERIA ON LINE

Quando parliamo di pirateria online facciamo riferimento a tutti i reati che possono essere commessi navigando in internet.

 

Il pirata di internet, molto spesso, non si rende neanche conto di rubare, credendo semplicemente di usufruire di un servizio libero e gratuito. Difatti, appropriarsi di contenuti o di prodotti protetti da copyright è talmente semplice che è davvero difficile essere consci del furto che si sta commettendo. Bene, vi state ancora chiedendo cosa rischio in caso di pirateria online?

 

PIRATERIA ONLINE: QUANDO SI CONFIGURA?

La pirateria online copre una serie di condotte, tutte illecite: la prima di esse è sicuramente il download illegale, cioè l’attività di chi scarica sul proprio computer un prodotto (un software, ad esempio) che sia protetto da licenza. Si può parlare di pirateria online, però, anche con riguardo a coloro che guardano in streaming (cioè, sul computer attraverso la connessione internet) video o filmati protetti o riservati agli abbonati: è il caso dell’appassionato di calcio che, non pagando l’abbonamento alle tv private, decide di “piratare” la partita e di vederla online.

 

IL DOWNLOAD ILLEGALE

L’atto di pirateria online più tipico è il download illegale. Il download è quell’operazione comune che consiste nello “scaricare” sul proprio computer un software, cioè un programma per pc, oppure, più in generale, un file (mp3, film, foto, ecc.). Chi non l’ha mai fatto?

 

Bene, il problema è che il software non sempre è libero (software open source), né tantomeno lo è il file: essi, cioè, non sempre possono essere portati sul proprio computer senza autorizzazione di chi ne possiede la licenza. Sia il software che il file, infatti, sono di norma protetti da copyright, cioè dal diritto d’autore che tutela gli interessi (economici e non) di chi ha partorito, grazie al proprio ingegno, l’opera. In tutte queste ipotesi, quindi, l’operazione di download è illegale ed è addirittura perseguibile per legge.

 

Pirateria onlinedownload illegale e file protetto sono nozioni che non possono essere scisse. Cosa dice la legge a proposito del download illegale? È reato? Secondo la legge sul diritto d’autore il download di un file protetto da copyright è punibile con una mera sanzione economica: 134 euro, aumentabile fino a 1032 nel caso in cui il materiale scaricato sia ingente. A ciò si aggiunge la confisca del materiale illecito. I problemi sorgono nel momento in cui al download di materiale protetto segua la condivisione dello stesso: si tratta del famoso file sharing, cioè della condivisione di file, che avviene ad esempio attraverso programmi come emule e µtorrent. Cosa accade in questo caso?

 

FILE SHARING

Il pirata online che non si limita a scaricare un file ma a condividerlo rischia una sanzione penale. La legge, infatti, dice che chi diffonde illegalmente, a scopo di lucro, opere protette da copyright è soggetto alla reclusione da sei mesi a tre anni e alla multa da 2.582 a 15.493 euro.

 

Il perché della dura risposta sanzionatoria è chiaro: chi effettua il singolo download per sé danneggia senz’altro l’autore dell’opera, ma non così tanto come chi condivide con il mondo intero di internet il “furto” che ha commesso scaricando illegalmente il file. Il pirata che spartisce il bottino arreca un danno patrimoniale senz’altro maggiore. Sia chiaro: i software che consentono il file sharing non sono di per sé illegali, lo è l’utilizzo che di essi viene fatto. È l’oggetto della condivisione ad essere illecito. Se, al contrario, l’operazione di file sharing è compiuta senza perseguire alcun scopo di lucro, si commette sempre reato ma la sanzione consiste nell’applicazione di una semplice multa che va da 51 a 2065 euro.

 

La pena è aumentata (reclusione fino ad un anno o multa non inferiore a 516 euro) se il reato è commesso su un’opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera (o con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima) qualora ne risulti un’offesa all’onore o alla reputazione dell’autore.

 

PER RIEPILOGARE

  • Il download illegalenon è reato, anche se è comunque punito con una sanzione amministrativa pecuniaria;
  • la condivisione del download illegale, se effettuata a fini di lucro, è punibile fino a tre anni di reclusione;
  • la condivisione del download illegalesenza fine di lucro costituisce reato ma è punibile con la sola multa o, al massimo, con la reclusione fino ad un anno in determinati casi.

 

FILE SHARING: COME DIFENDERSI

Il pirata online che ha condiviso il proprio bottino senza fine di lucro può evitare il procedimento penale. La legge, infatti, dice che il pirata è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima dell’emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita (quindi, all’incirca 1.032,50 euro), oltre le spese del procedimento.

Così facendo, egli estingue il reato.

 

 FILE SHARING: È SEMPRE ILLEGALE?

Abbiamo già ricordato che il file sharing, cioè la condivisione dei file con gli altri internauti, non è un’operazione di per sé illegale: lo diviene se si condivide il frutto di uno o più download illegali. Allo stesso modo, però, sarebbe illegale condividere le copie di un prodotto acquistato regolarmente. Infatti, bisogna specificare che acquistando l’originale di un’opera protetta da diritto d’autore si possono effettuare tutte le copie che si desiderano, ma anche in tal caso l’utilizzo deve essere personale e ad un eventuale controllo è necessario dimostrare di essere in possesso della versione originale dell’opera. Quindi, chi effettua copie di un’opera legalmente acquistata non commette reato fintantoché non le diffonde, anche senza scopo di lucro.

 

Nell’ambito della pirateria online, del download non autorizzato e della condivisione di file così ottenuti.

 

 

LO STREAMING: È LEGALE?

Passiamo ora all’altra condotta tipica di chi naviga nelle tempestose acque di internet: lo streaming. Come tutti sanno, lo streaming consente di utilizzare internet per trasformare il proprio supporto (computer fisso, tablet o smartphone) in una vera e propria televisione. Non sempre, però, lo streaming è consentito, nel senso che esso non proviene sempre da chi è autorizzato a detenere e trasmettere quelle immagini.

 

Vedere un video in streaming costituisce un atto di pirateria online? Scopriamolo.

 

Nel caso dello streaming bisogna distinguere tra l’utente che si limita ad usufruire del servizio guardando il contenuto offerto e colui che, al contrario, è titolare del sito streaming. Supponendo, in entrambi i casi, che il filmato sia protetto da copyright e che non si abbiano le licenze per trasmetterlo, la situazione è la seguente:

 

Il soggetto che si limita a guardare il video non commette alcun illecito; colui che offre il servizio, al contrario, incorre nelle sanzioni sopra viste per il file sharing, con le differenze di pena dovute dalla presenza o meno del fine di lucro.

 

Lo streaming di opere protette, qualora non autorizzato, costituisce quindi una violazione dei diritti d’autore, al pari del download illecito.

 

PIRATERIA ONLINE: SI PUÒ LINKARE AD UN SITO STREAMING?

Un problema che si pone di frequente è quello se costituisca condotta illecita inserire, nel proprio sito internet, un collegamento ad altro sito che offre un servizio streaming legale. In altre parole: può costituire violazione del diritto d’autore un semplice link ad altro sito? In merito a questa problematica, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha detto che anche il semplice link ad un sito diverso dal proprio che offra un servizio di  streaming, se non autorizzato da detto sito, può costituire illecito. Ma non sempre. Il “copia e incolla” di un link a un altro sito richiede l’autorizzazione dell’avente diritto (ossia del titolare del contenuto linkato) solo quando il sito ospitante si rivolge a un pubblico nuovo rispetto a quello cui si rivolge invece il sito linkato.

 

Per esempio: se Tizio inserisce il link del sito “A” all’interno del sito “B”, dovrà chiedere l’autorizzazione al proprietario dei diritti solo se il sito “B” sia rivolto a un pubblico diverso da quello a cui si affaccia il sito “A”.

 

Cosa significa in pratica?

 

Che nella gran parte dei casi questo consenso non è necessario. Infatti, secondo la Corte, tutte le volte che il sito linkato sia ad accesso libero e gratuito (per esempio un sito che fa informazione o che accolga dei contenuti audio o video visibili a chiunque, senza bisogno di autenticazioni o di pagare alcunché) allora si può affermare che il pubblico sia lo stesso di quello del sito ospitante: si tratta, cioè, della generalità degli utenti della rete. In tali casi, quindi (quando cioè entrambi i siti siano ad accesso libero e gratuito) non è possibile sostenere che il sito che ospita il link prenda di mira un pubblico nuovo rispetto a quello cui si rivolge il titolare dei diritti.

 

Al contrario, l’autorizzazione diventa obbligatoria quando il sito ospitato consenta l’accesso ai propri contenuti solo dietro abbonamento o sia protetto da password o misure tecnologiche simili.

 

I giudici di Lussemburgo hanno, in pratica, ribadito un concetto cardine del web: quello che viene messo gratuitamente e liberamente nella disponibilità degli utenti della rete deve rimanere tale e non può essere sottoposto a limitazioni o autorizzazioni in nome del copyright.

 

I diritti d’autore (almeno quelli relativi alla libertà di un “copia e incolla” dei link) muoiono nel momento stesso in cui l’autore del contenuto decide di aprire le proprie pagine all’intero web.

 

 

La rubrica Call My Legal è curata dall’avvocata Angelisa Castronovo, Fondatrice, WellSee; Vicepresidente, SIEDAS (Società Italiana di Diritto delle Arti e dello Spettacolo); socia fondatrice, WIFTMI.

Per conoscerla meglio:  Protagoniste: Angelisa Castronovo.

 

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